Il ministro della giustizia Nordio ha ripreso la giudice Susanna Zanda perchè con le sue sentenze:
…le dichiarazioni del magistrato sono considerate “idonee a minare la fiducia e l’affidamento che ciascun membro della collettività deve potere riporre negli appartenenti all’ordine giudiziario”.
E anche perchè:
…i toni di esacerbato dissenso usati da Zanda sono “non compatibili con il dovere di equilibrio e riserbo cui ogni magistrato è tenuto nell’esercizio delle proprie funzioni”
Quindi, non potendo dire che aveva affermato il falso, se la prende con “i toni”, e con le possibili conseguenze che tale sentenza potrebbe avere nel minare la fiducia nel sistema. Nulla sul fatto che la Giudice abbia detto la verità o meno, no, questo non gli interessa: cerchiamo solo di screditarla, distraendo l’attenzione dalla verità nuda e cruda.
Non so se questo Nordio sia credente o meno, ma credo, questo sì, che la negazione della verità sia tipica di chi è senza Dio, un NoDio, più che NorDio.
“Chi cerca la verità, lo sappia o no, cerca Dio” (E.Stein)
“Chi, di fronte alla verità, la nega, la nasconde, o semplicemente la ignora, lo sappia o no, è al servizio del falsario” (A.Medici)
Aggiunta del 23 maggio 2023
Ottimo video dell’avv.de Petro (già visto su queste pagine qui: https://www.ingannati.it/2022/06/15/avv-de-petro-preparazione-fede-e-intelligenza-contro-le-forze-del-male/) e mail da inviare (possibimente con PEC se ce l’avete) al ministro Nordio.
Ed ecco il testo della lettera (scaricabile anche il pdf e il word)
Mittente:
Destinatari:
Ill.mo sig. Ministro Carlo Nordio
protocollo.gabinetto@giustizia.it
Ill.mo sig. Presidente del Consiglio Giorgia Meloni
uscm@palazzochigi.it
e p.c. Ill.mo sig. Giudice Susanna Zanda
susanna.zanda@giustizia.it
Oggetto: solidarietà alla dott.ssa Susanna Zanda
Ill.mo. sig. Ministro Nordio,
se non ci inganniamo nell’interpretare il non felicissimo articolo pubblicato dal quotidiano “Il
Foglio”1
, la S.V. – stigmatizzando le ordinanze ed i decreti con cui il giudice Susanna
Zanda, del Tribunale di Firenze, ha disapplicato l’art.4 del dl 44-2021 per contrasto col
diritto eurounitario, e per l’effetto reintegrato alcuni operatori sanitari renitenti all’obbligo
erroneamente detto “vaccinale” – ha affermato che: “La disapplicazione della normativa
interna, che aveva superato in due distinte occasioni il vaglio di legittimità costituzionale,
nonché la reintegrazione immediata al lavoro di personale sanitario che non aveva
completato il ciclo vaccinale appaiono idonee a configurare una grave e inescusabile
violazione di legge”.
Il mentovato quotidiano ha altresì scritto: “Per il Guardasigilli [i contenuti di alcune
affermazioni] paiono aderire alle più radicali teorie complottiste elaborate nel corso della
pandemia da Covid-19”.
Le onorevoli parole della S.V. paiono vagamente riecheggiare quelle pronunciate dal dott.
Roberto Speranza, il pallido ed intercettato ex Ministro della salute, che, nel luglio 2022, si
scagliò contro un decreto della dott.ssa Zanda definendolo “una sentenza” (sic)
“irricevibile, priva di ogni evidenza scientifica ed in contrasto con tutte le indicazioni della
comunità scientifica internazionale”.
Pare dunque confermata la deprecabile abitudine di imbastire processi mediatici, per
giunta in assenza di contraddittorio, contro provvedimenti che, eventualmente, andrebbero
piuttosto impugnati coi mezzi di gravame previsti dal nostro ordinamento giuridico, nel
rispetto del “giusto processo”.
Innanzi tutto troviamo singolare che la S.V. – un operatore del diritto – utilizzi l’aggettivo
“vaccinale” con riferimento a farmaci che, in base alla normativa eurounitaria, sono esclusi
dal novero dei vaccini, essendo piuttosto dei medicinali di terapia genica (vedasi il dlgs
219-2006 attuativo della direttiva Ce 83-2001).
Alla S.V., forse troppo occupata in questioni urgentissime, come l’abrogazione dell’abuso
d’ufficio2
, deve essere sfuggito che i farmaci Comirnaty, Vaxzevria, Janssen etc. sono privi
dell’antigene (poichè il loro funzionamento si basa sull’mRna, come risulta dai foglietti
illustrativi e per ammissione espressa dell’AIFA), e dunque non possono definirsi “vaccini”,
a mente della normativa sopra richiamata.
Bene, dunque, ha fatto la dott.ssa Zanda a chiamarli “cosiddetti vaccini”.
1 https://www.ilfoglio.it/giustizia/2023/05/19/news/nordio-contro-la-giudice-no-vax-di-firenze-5283341
2 https://www.repubblica.it/politica/2022/11/30/news/nordio_taglia_ancora_labuso_dufficio_che_considera_un_reato_i
nutile-376843372/
Inoltre, la S.V. sa bene che il rischio della trascrizione inversa (o retrotrascrittasi) del mRna
nel genoma umano non è una teoria complottista, ma un rischio concretissimo
documentato da studi che risalgono agli anni ‘703
, e recentemente confermato dalla
prestigiosa università di Lund, in Malmo, Svezia, nel pluricitato studio reperibile al
seguente link: https://www.mdpi.com/1467-3045/44/3/73.
Infine, non riusciamo a comprendere che nesso vi sia tra la disapplicazione dell’art.4 del dl
44-2021, le sentenze di rigetto nn.14 e 15-2023 della Consulta (anch’esse, per la prima
volta nella storia della Repubblica, precedute da un inopportuno comunicato stampa
immediatamente successivo alla udienza di discussione) e una “grave ed inescusabile
violazione di legge”.
A quale legge la S.V. si riferisce?
Se non ci inganniamo, la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili
per difetto assoluto di motivazione le questioni di costituzionalità dell’art. 4, commi 1 e 2,
del D.L. 44/2021 sollevate dal CGARS con riferimento agli artt. 3, 4, 33, 34 e 97 Cost.,
sicché il giudizio di costituzionalità si è svolto con esclusivo riferimento al parametro
dell’art. 32 Cost..
Ciò lascia impregiudicata (e quindi aperta) la questione di costituzionalità dell’art. 4 D.L.
44/2021 con riferimento a tutti i parametri diversi dall’art. 32 Cost..
In secondo luogo, le pronunce di inammissibilità e infondatezza della Corte Costituzionale
non hanno alcun effetto vincolante, a livello interpretativo, per i giudici di merito.
L’unico effetto processuale di un provvedimento di rigetto dell’eccezione di illegittimità
costituzionale è, in effetti, quello per cui «l’eccezione può essere riproposta all’inizio di
ogni ulteriore grado del processo», e quindi non nuovamente dallo stesso giudice
remittente nel corso del medesimo grado di giudizio (legge 87-1953, art.24).
Peraltro, è noto che la funzione nomofilattica spetta solo ed esclusivamente alla Corte di
Cassazione, quale «organo supremo della giustizia», e non già alla Corte Costituzionale
(RD n.12-1941, art.65).
Troviamo invece assai pregevoli e rispettosi della giurisprudenza unionale gli argomenti in
virtù dei quali la dott.ssa Zanda ha disapplicato, con l’ordinanza del 27.3.2023, l’art.4 del dl
44-2021.
L’imposizione di trattamento obbligatorio, non solo privo di efficacia sterilizzante, ma
perfino avente ad oggetto un aliud pro alio, cioè un farmaco difforme dalla sua
denominazione (e quindi un “farmaco falsificato” ex art.1 n.33 della direttiva Ce 83-2001)
viola apertamente l’art.3 della Carta di Nizza, a maggior ragione ove si consideri
l’impossibilità di ottenere un consenso informato, sia per l’inspiegabile segreto militare che
grava sui farmaci di terapia genica4
, sia perché gli effetti a medio – lungo termine degli
stessi sono tutt’ora sconosciuti alle case farmaceutiche produttrici.
Inoltre la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione prevista dall’art. 4
comma V del dl 44-2021 – norma formulata con una innovativa tecnica legislativa che
richiama alla mente l’art.629 c.p. – esclude che possa esservi un consenso libero.
La S.V. non può certo ignorare che la prolungata perdita della retribuzione, senza salvezza
nemmeno della parte “alimentare” della stessa, costituisce un trattamento inumano e
degradante vietato dall’art.3 CEDU e dall’art.4 della Carta di Nizza, poiché rende il
soggetto «estremamente vulnerabile» (Corte EDU, M.H. E ALTRI c. CROAZIA, Ricorsi nn.
15670/18 e 43115/18, sentenza del 18 novembre 2021); inoltre «l’assenza di una
3 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/4316300/
4 https://notizie.virgilio.it/segreto-militare-sui-vaccini-report-sulla-sicurezza-negati-dall-ema-quali-sono-i-motivi1529045
pensione sociale e/o di qualsiasi altra forma di sostegno economico pubblico che possa
sottrarre l’individuo alla fame e all’indigenza si tradurrebbe inevitabilmente nell’abbandono
dell’individuo a una condizione “inumana e degradante” per opera dello Stato inerte (Corte
EDU, Larioshina c. Russia, 23 aprile 2002).
Dinanzi a tali marchiane violazioni del diritto unionale, la dott.ssa Zanda ha giustamente
disapplicato il dl 44-2021, non potendo far altro che ottemperare al dovere di ogni giudice
di «rimuovere eventuali misure nazionali che ostino alla diretta e immediata applicazione
delle norme dell’Unione (vd. 15 Corte giust. 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal,
punto 24; 4 giugno 1992, cause riunite C- 13/91 e C- 113/91, Debus, punto 32; 18 luglio
2007, C119/05, Lucchini, punto 61; 27 ottobre 2009, C- 115/08, CEZ, punto 138; 19
novembre 2009, C314/08, Filipiak, punto 81; 22 giugno 2010, C-188/10 e C-189/10, Melki
e Abdeli, punto 43; 26 febbraio 2013, C-617/10, Àkerberg Fransson, punto 45.)» (Ord.
Trib. Firenze del 27.3.2023).
Egr. sig. Ministro, la crescente sfiducia del popolo italiano nella giustizia non è imputabile
ai provvedimenti emessi della dott.ssa Zanda, ma ad una non trascurabile parte della
magistratura che, nell’ultimo triennio, non si è accorta delle plurime e gravissime violazioni
dello Stato di diritto, quali la dichiarazione dello stato di emergenza al di fuori delle ipotesi
previste dagli artt.7 e 24 del dlgs 1-2018, in concomitanza di un decremento della mortalità
del 7,3% (rispetto al primo bimestre dell’anno 2019, dati Istat5
), l’attribuzione all’Esecutivo
di pieni poteri in violazione dell’art.78 Cost., la sottrazione della libertà personale ai
cittadini – braccati con droni ed elicotteri – per via degli antigiuridici lockdown, in aperta
violazione della doppia riserva di legge e di giurisdizione ex art.13 Cost. e la
trasformazione del diritto fondamentale al lavoro in una benigna concessione fatta a chi,
pur di sfamare la propria famiglia, si è fatto cavia e succube di un obbligo iniettivo che la
Corte di New York ha definito “orwelliano, arbitrario e capriccioso” (se non addirittura
nocivo alla salute) poiché inidoneo ad assicurare l’immunità di gregge.
Non vorremmo che questa magistratura miope e distratta fosse premiata e la dott.ssa
Zanda punita.
Non vorremmo che l’Italia, da culla del diritto, ne diventi la tomba.
Con osservanza.
Luogo e data __________________________
Firma ____________________________________
5 https://www.istat.it/it/files/2020/03/nota-decessi-22-ottobre2020.pd
Aggiunta del 2 Novembre 2023
A seguito dell’ottimo pezzo di GospaNews (https://www.gospanews.net/2023/06/05/denuncio-le-morti-dopo-vaccini-covid-giudice-zanda-nel-mirino-nordio-istiga-azione-disciplinare-al-pg-voluto-da-mattarella/) che consiglio di leggere, osservo quanto segue:
Il ministro della giustizia Nordio ha avviato contro di lei un provvedimento disciplinare. A voi giudicare chi sta dalla parte di Dio e chi dalla parte dell’Avversario.
Nordio è solo un fantoccio del regime oligarchico euro atlantico, lo dice chiaramente persino la sua biografia ufficiale:
Posizioni e idee politiche
Nordio è dichiaratamente liberale, atlantista ed europeista.[2][9] Ha inoltre dichiarato che il suo politico preferito è Winston Churchill, affermando anche che alla sua stessa età questi avesse sconfitto Hitler, in risposta alle critiche sull’alta età media avanzate nei confronti del governo Meloni.[22][23][24]
Fa parte della Fondazione Luigi Einaudi Onlus, di cui è componente del consiglio di amministrazione dal 5 dicembre 2018, ed è iscritto all’Associazione Luca Coscioni.[22][25]
Si è espresso contro il Ddl Zan, sostenendo che per assurdo potrebbe punire chi contesta la pedofilia intesa come un orientamento sessuale (quando in realtà la pedofilia è una psicopatologia),[26][27] e a favore del ripristino dell’immunità parlamentare e dell’eliminazione del reato di abuso d’ufficio.[28]
Ha criticato l’uso, da lui ritenuto eccessivo, delle intercettazioni fatte dalla magistratura italiana nei confronti degli indagati, lamentando il fatto che lo Stato italiano spende circa 200 milioni di euro ogni anno di costi.[19]
Proseguimento con riferimenti:
https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Nordio
insomma, un vecchio bacucco che si è messo a fare la prostituta giudiziaria per reggere il moccolo ai lestofanti della fake pandemia e ai lestofanti che hanno messo l’Italia nella situazione totalmente assurda e molta pericolosa di essere in guerra contro la Russia ( Italia , un paese privo di qualsiasi sovranità VS Russia, paese con tutte le proprie sovranità e N 1 al mondo per potenza militare ) , stringendo il succo, l’ennesimo fantoccio nella colonia Italia, that’s it!
PS d’altronde la Meloni ( Miss Aspen Institute…. ) non è altro che un fantoccio telecomandato dall’estero in tutto e per tutto ( dagli USAI ) e quindi anche i suoi ministri non potevano essere altrimenti!